In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di pubblicare le somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Fondazione Don Zanni dichiara di aver ricevuto, le seguenti somme da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di Cinque per Mille:
- In data 30/07/2020 € 6.829,01;
- In data 6/10/2020 € 6.601,25;
- In data 29/10/2021 € 6.999,56
“Fondazione DON ARTEMIO ZANNI- ONLUS”
Articolo 1 – Costituzione e sede
E’ costituita una Fondazione denominata ” Fondazione DON ARTEMIO ZANNI – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” abbreviabile in “Fondazione DON ARTEMIO ZANNI – O.N.L.U.S.” con sede legale in Castelnovo né Monti.
Il Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 15, ha facoltà di modificare l’indirizzo della sede legale; la variazione della sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica dello statuto.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Capo II del Libro I del c.c .
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La Fondazione è obbligata all’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno disti-ntivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Emilia Romagna.
Articolo 2 – Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.
Articolo 3 – Scopi
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell’art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n° 460 e da successive modificazioni o integrazioni.
In particolare, la Fondazione, svolge la propria attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati sotto riportati oggetto del proprio scopo istituzionale, nello specifico nei settori della beneficienza e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria con attenzione principale ai progetti ed alle iniziative rivolte a:
- minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
- persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico/famigliare o di emarginazione sociale, in particolare donne in gravidanza e/o con bambini in condizione di disagio sociale.
Nel perseguire tale scopo, la Fondazione, si propone di:
- acquisire, cedere, permutare beni mobili ed immobili, nonché edificare strutture anche in diritto di superficie, da destinarsi all’utilizzo da parte ONLUS e/o Imprese Sociali e/o Enti non commerciali operanti nell’ambito delle attività di assistenza a soggetti deboli e/o in condizioni di svantaggio;
- gestire strutture di accoglienza di tipo comunitario residenziale e/o semiresidenziale per minori, per madre con bambino e/o per gestanti;
- promuovere attività culturali ed educative territoriali e/o presso enti e istituzioni anche scolastiche relative agli scopi generali di cui al presente articolo
- promuovere e gestire servizi territoriali attinenti agli scopi di cui al presente articolo anche con riferimento ai bisogni di inclusione sociale, lavorativa e di integrazione scolastica delle persone assistite.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra citate se non alle stesse direttamente connesse come previsto dal successivo art. 4 del presente statuto.
Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- sostenere, anche con apposite garanzie, eventuali progetti in collaborazione con i fondatori promotori o fondatori con personalità giuridica nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 1, art. 10, d.lgs. n. 460 del 04.12.1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo.
Il patrimonio iniziale o Fondo di dotazione non potrà mai diminuire se non per la copertura di perdite derivanti dalla gestione ; potrà essere incrementato, a supporto delle finalità dell’ente, solo per volontà espressa degli amministratori mediante delibera.
Articolo 6 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- da contributi dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dagli Aderenti.
Le risorse e le rendite della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Il fondo di gestione potrà essere impiegato sia per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di gestione, che per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.
Articolo 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di gestione approva il bilancio di programmazione e quello di previsione dell’esercizio successivo, entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2.423 bis e seguenti del Codice Civile.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata e/o trasmessa , se previsto, nei modi di legge, agli organi competenti.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Articolo 8 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Aderenti.
Articolo 9 – Fondatori
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Articolo 10 – Aderenti
Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di gestione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Aderente dura fino al 31 dicembre dell’anno nel quale il contributo è stato regolarmente versato, inoltre è strettamente personale e non attribuisce alcun diritto di tipo patrimoniale neppure in caso di estinzione della Fondazione.
I soggetti con le caratteristiche di cui all’art. 10, comma 10, del D.lgs 460/97, ossia gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla L. 218/90, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria potranno essere ammessi quali aderenti nella misura massima di 1/3 rispetto al totale degli aderenti e dei fondatori e comunque non potranno avere influenze dominanti nelle determinazioni dell’ente.
Articolo 11 – Aderenti esteri
Possono essere Aderenti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
Articolo 12 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di gestione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dagli organi competenti della Fondazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione salvo il caso di estinzione a qualsiasi titolo dovuta.
Articolo 13 – Morte del Fondatore persona fisica
In caso di morte del Fondatore persona fisica le funzioni previste dal presente statuto per il ruolo di Fondatore cessano con la loro morte e non si trasmettono in nessun caso ne’ per via ereditaria né per designazione.
Articolo 14 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- l’Assemblea degli Aderenti;
- il Collegio tecnico-contabile.
Articolo 15 – Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composto da un numero fisso di sette membri, persone fisiche, la cui composizione è così definita:
- 1(uno) nominato dal Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria Assunta in Felina di Castelnovo né Monti (RE);
- 1 (uno) nominato dal Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria Assunta in Castelnovo né Monti (RE);
- 1 (uno) nominato dal Sindaco del Comune di Castelnovo né Monti (RE);
- 1 (uno) nominatodal presidente dell’ Associazione di Volontariato “Vogliamo La Luna Onlus”
- 2 nominati dall’Assemblea degli Aderenti;
- 1 nominato collegialmente dalla maggioranza dai Fondatori.
I membri del Consiglio di Gestione, scelti fra i membri di cui all’art. 8 del presente statuto o fra soggetti esterni, restano in carica 3 (tre) esercizi e non sono rieleggibili dopo il terzo mandato.
I membri del Consiglio di Gestione possono essere revocati in corso di mandato solo per:
- dichiarazione di incapacità di agire;
- condanne penali, anche in primo grado di giudizio;
- altri casi previsti dal codice civile.
Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla sostituzione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.
Al fine di provvedere a tale sostituzione il Consiglio di Gestione dovrà provvedere a comunicare mezzo raccomandata, all’ente, che a suo tempo aveva provveduto alla nomina del consigliere decaduto, la necessità di nuova nomina di un consigliere; qualora l’ente non provveda alla nomina entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, sarà il consiglio di gestione stesso a provvedere alla cooptazione del consigliere decaduto.
Il Consiglio di Gestione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio stesso;
- predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- fissare i criteri per divenire Aderenti alla Fondazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione e sentito il parere vincolante dei Fondatori e degli enti designanti;
- redigere, integrare e/o modificare regolamenti di nomina del membri del Consiglio di gestione stesso indicati dal Collegio degli Aderenti e dai Fondatori in coerenza a quanto previsto dal presente statuto;
- deliberare modifiche alla sede legale;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio a norma del successivo art.20;
- deliberare sull’eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 10, comma 6, let. c, D.lgs 460/97.
Le deliberazioni concernenti la modifica della sede legale, l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti (4).
La partecipazione dei membri Consiglio di gestione è gratuita salvo rimborsi a seguito di spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Articolo 16 – Convocazione e Quorum
Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati rispettivamente secondo il metodo della maggioranza dei consiglieri (4 su 7) e della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall’art. 15.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d’assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario di volta in volta individuato fra i presenti.
Articolo 17 – Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile nei limiti di rieleggibilità dei membri del consiglio di gestione.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Il Presidente e il Vice presidente vicario esercitano le proprie funzioni gratuitamente salvo rimborsi a seguito di spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Articolo 18 – L’Assemblea degli Aderenti
L’Assemblea degli Aderenti è composta da tutti gli Aderenti alla Fondazione. Nel caso di Aderenti persone giuridiche o Enti, gli stessi, all’atto di Adesione, designano un proprio rappresentante presso l’Assemblea .
I L’Assemblea degli Aderenti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. All’Assemblea degli Aderenti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Gestione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
L’Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
Articolo 19 – Collegio tecnico-contabile
Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori a maggioranza.
Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.
I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.
I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati con gli stessi limiti previsti per i membri del Consiglio di gestione.
La partecipazione dei membri effettivi e supplenti al Collegio tecnico- contabile è gratuita salvo rimborsi a seguito di spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Articolo 20 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di gestione, sentito il parere collegiale vincolante di Fondatori ed Enti designanti, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
Articolo 21 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e di organizzazione non lucrative di utilità sociale.
Articolo 22 – Norme transitorie
Il primo consiglio di gestione, in deroga all’articolo 15, è composto da 5 membri tutti designati collegialmente in sede di costituzione della Fondazione, dai Fondatori.